scritta CREA LA TUA IMPRESA
 

(Le informazioni presenti in queste pagine sono relative all'edizione GIUGNO 2008)

1. DEFINIZIONI DI BASE


1.1 "Mettersi in proprio"

Espressione generica che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente: chiunque avvia un'attività lavorativa in forma non subordinata "si mette in proprio". Si può distinguere tra attività di "lavoro autonomo" e attività di "impresa".

1.2 "Lavoro autonomo"

Ogni attività lavorativa che prevede:
  • l'esecuzione, contro un corrispettivo, di un'opera o di un servizio;
  • con lavoro in prevalenza proprio;
  • senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Le attività di lavoro autonomo possono essere svolte in modi diversi:

a) esercizio di arti e professioni, laddove l'attività autonoma viene svolta per professione abituale (ancorché non esclusiva). Rientrano in questa categoria, ad esempio, i pittori, gli attori, gli avvocati, i medici, i commercialisti, ecc. Essi non sono mai imprenditori: lo diventano solo se l'arte o la professione viene svolta nell'ambito di un'altra attività considerata imprenditoriale (ad es. un medico che opera in una clinica privata di cui è titolare). Gli artisti ed i professionisti sono considerati prestatori d'opera intellettuale, i cui elementi distintivi sono:
  • il carattere prevalentemente intellettuale della prestazione (rispetto all'impiego di lavoro manuale);
  • la massima discrezionalità nell'effettuazione dell'opera;
  • il diritto al compenso indipendentemente dal risultato (l'avvocato viene pagato anche se perde la causa).
L'esercizio di attività artistiche o professionali come professione abituale ha come conseguenza l'obbligo di aprire una posizione I.V.A. e quello di iscrizione alla gestione separata dell'INPS (o, per i professionisti che le possiedono, alle Casse professionali).

b) lavoro a Progetto quando l'attività è svolta:
  • senza vincolo di subordinazione, ma in modo adeguato alle esigenze del committente (attività coordinata);
  • nel quadro di un rapporto unitario e continuativo (cioè non occasionale);
  • per la realizzazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o parte di esso;
  • senza l'impiego di mezzi organizzati (cioè non utilizzando locali propri, macchinari, ecc.).

A differenza dell'artista o del professionista, il collaboratore deve garantire il risultato finale dell'opera o del servizio prestati. Pur avendo obblighi ai fini previdenziali (iscrizione alla gestione separata dell'INPS), il collaboratore a progetto non ha obblighi ai fini I.V.A.
La collaborazione a Progetto, con l'approvazione della Legge Biagi (L. 30/2003), ha sostituito il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (che è possibile stipulare ormai solo in casi eccezionali, es. con i collaboratori che percepiscono una pensione di vecchiaia). Con la Riforma Biagi si è voluto porre fine ad una situazione ibrida e confusa regolamentando la figura del collaboratore di lavoro, fino ad allora priva di precisa disciplina normativa, stabilendone diritti e limiti di applicazione (D.Lgs. 276/03 art. 61-69).
La novità maggiore è l'introduzione del "progetto". Il "progetto" è un obiettivo ben specifico e il collaboratore ha come unico obbligo il portarlo a termine (compatibilmente con le fasi delineate dal datore di lavoro). La norma prevede che gli organi di controllo debbano vigilare sull'esistenza del progetto e sulla libertà del collaboratore nel portarlo a termine (escludendo nel contempo la possibilità di giudicare il progetto in sé). Se non vi sono questi elementi il rapporto viene considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

c) lavoro autonomo occasionale, laddove l'attività di lavoro autonomo viene esercitata in modo sporadico, al di fuori di rapporti a carattere unitario e continuativo.
Il collaboratore è considerato occasionale quando rispetta determinati limiti:
  • lavora per non più di 30 giorni all'anno per ogni datore di lavoro;
  • non supera i 5.000,00 euro di reddito annuo per ciascun datore di lavoro.

Il prestatore d'opera "occasionale" non è soggetto alla tenuta della contabilità, non ha obblighi ai fini IVA e, qualora il suo reddito non superi i 5.000,00 euro annui globali, non ha nemmeno obblighi contributivi.
Se invece il reddito annuo derivante da collaborazioni occasionali supera il limite di 5.000,00 euro annui globali il collaboratore è soggetto ad iscrizione alla gestione separata INPS (i contributi vengono corrisposti solo sulla parte che eccede i 5.000,00 euro).

1.3 "Attività di impresa"

Affinché si possa parlare di "impresa" devono ricorrere le seguenti condizioni (art. 2082 c.c.):
  • l'esercizio di un'attività economica (ovvero, tendente alla creazione di nuova ricchezza o ad aumentarne il valore; non, dunque, le attività culturali, intellettuali o sportive) diretta alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
  • l'organizzazione di un complesso di beni (l'azienda) e, di norma, di un complesso di persone;
  • la professionalità, nel senso di sistematicità, non sporadicità dell'attività esercitata (anche un'attività stagionale può essere attività di impresa).

Lo scopo di lucro non è un requisito indispensabile all'attività di impresa: le imprese pubbliche e alcuni tipi di imprese private (le cooperative) non hanno scopo di lucro; tuttavia sono imprese perché esercitano un'attività "economica" in senso lato, attuando un "criterio di economicità di gestione" (in modo da coprire i costi).
Infine, gli enti che hanno un obiettivo non economico, ma culturale, sportivo, scientifico, ricreativo, ecc., non sono considerati "imprese" e sono inquadrati in apposite figure giuridiche (associazioni non profit).
Il Codice Civile distingue, in base alla tipologia di attività, tre figure fondamentali di imprenditore:
  • l'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);
  • l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.);
  • il piccolo imprenditore, di cui l'artigiano rappresenterebbe la figura più tipica (art. 2083 c.c.).

L'imprenditore commerciale
Il termine "commerciale" non indica l'appartenenza al particolare settore economico del commercio (per il Codice Civile, è impresa commerciale anche quella relativa ai settori economici industria, turismo e servizi), ma identifica un determinato "status giuridico": l'esercizio di attività produttive, di attività di intermediazione (i commercianti in senso stretto) e di servizi, che non siano definite "piccole", ovvero "organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia".
Chi presenta queste caratteristiche ha l'obbligo di:
  • iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • tenuta e conservazione per dieci anni delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale e libro degli inventari).

Inoltre, l'imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento: se cioè strutturalmente è in condizioni di insolvenza, viene privato della possibilità di disporre dei propri beni, i quali serviranno per soddisfare le pretese dei creditori.

Il piccolo imprenditore e l'imprenditore artigiano.
Le "piccole imprese" sono quelle organizzate prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia.
L'attività artigiana (normalmente catalogata fra le piccole imprese) è assoggettata ad una disciplina giuridica specifica: la legge quadro per l'artigianato precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano, sia dell'impresa artigiana.
E' imprenditore artigiano (art. 2 della legge quadro dell'artigianato) chi:
  • esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;
  • assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione;
  • svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

E' impresa artigiana quella che, esercitata nelle forme giuridiche di impresa individuale (o familiare), società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata unipersonale, società a responsabilità limitata, presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
  • ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto, di lavorazione, di settore;
  • è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle attività agricole, delle attività di intermediazione commerciale ed ausiliarie di queste ultime, che non siano "strumentali ed accessorie" all'esercizio dell'impresa (es. un sarto può acquistare tessuti per trasformarli in vestiti e rivenderli);
  • nel caso di società in accomandita semplice, il socio accomandatario deve avere i requisiti visti in precedenza per l'imprenditore artigiano e non deve essere unico socio di una S.r.l. o socio accomandatario di un'altra S.a.s.; tutti i soci accomandatari devono avere la qualifica professionale richiesta;
  • nel caso di S.r.l. unipersonale, il socio deve avere i requisiti di imprenditore artigiano e inoltre non deve essere unico socio di un'altra S.r.l. o socio accomandandatario di S.a.s.;
  • nel caso di S.r.l. pluripersonale, i soci che lavorano personalmente nell'impresa devono avere la maggioranza delle quote del capitale sociale e inoltre detenere il controllo degli organi deliberanti dell'impresa (assemblea dei soci, amministratore unico o il consiglio di amministrazione qualora esso venga costituito). Nel caso di due soci, le condizioni precedenti si devono verificare per almeno uno dei due soci.

Se i precedenti requisiti vengono a mancare, l'impresa perderà la qualifica di artigiana, per rientrare (a seconda del requisito mancante) nel settore industriale o in quello del commercio.
L'artigiano, comunque, può anche vendere liberamente i propri prodotti ad alcune condizioni:
  • nel caso in cui venda i propri prodotti fuori dai locali di produzione gli occorrerà la licenza di commercio, ma ciò non gli farà perdere la qualifica di artigiano;
  • nel caso venda anche prodotti non realizzati da lui, ed il reddito derivante da questi prodotti sia maggiore di quello derivante dall'attività artigiana, potrà perdere la qualifica di artigiano ed acquisire quella di commerciante.


Ogni impresa che abbia le caratteristiche dell'impresa artigiana ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, che ha sede presso la Camera di Commercio. Dall'iscrizione derivano importanti conseguenze:
  • l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali INPS gestione artigiani;
  • il diritto ad usufruire di sgravi fiscali, di finanziamenti agevolati e di altri benefici (abbattimenti contributivi per i dipendenti, ecc.).


Imprenditore agricolo
E' invece imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:
  • coltivazione del fondo;
  • silvicoltura;
  • allevamento del bestiame;
  • attività connesse alle precedenti (attività dirette alla trasformazione o alla vendita dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura).
Due casi particolari sono costituiti da:
  • attività agrituristica: è considerata agricola solo se l'offerta ai turisti, nei propri fondi, di vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri, è secondaria rispetto all'attività agricola principale;
  • vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: è necessaria la licenza commerciale, pur non comportando necessariamente la qualifica di imprenditore commerciale.

I collaboratori dell'imprenditore
In qualunque settore di attività, mettersi in proprio non significa necessariamente svolgere in prima persona tutti i compiti che l'attività prevede: l'imprenditore può, in relazione alle proprie esigenze, dividere i compiti con altre persone.
Sono due le soluzioni più comuni per la divisione dei compiti: la costituzione di una società, che però (vedi prossimi paragrafi) prevede anche molti altri aspetti, oppure l'utilizzo di collaboratori, sia autonomi, sia dipendenti.
Il dipendente, che il Codice Civile definisce "prestatore di lavoro subordinato", si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Deve essere fedele al datore di lavoro, e quindi non svolgere attività in concorrenza per conto proprio o di altre persone; deve naturalmente svolgere al meglio il proprio lavoro.
L'imprenditore che abbia dei dipendenti è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; dunque, ha l'obbligo di rispettare le leggi in materia di infortuni, malattie, gravidanza e puerperio, garantendo misure di sicurezza e di igiene adeguate. Ha inoltre l'obbligo di retribuire i dipendenti in base alle tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro, e deve versare a loro favore i contributi pensionistici all'istituto di previdenza.

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