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Autorizzazione per attività sementiera
Con D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 150, la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'art. 2 della legge 25/11/1971, n. 1096, è stata sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del D.Lgs 19/8/2005 n. 214.
Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal decreto citato deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
Come fare
Il rilascio dell'autorizzazione spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali e deve essere richiesta da:
- i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate
- i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi
- gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali
- i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali
- i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.