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La disciplina dell'attività di acconciatore comprende le attività di barbiere e parrucchiere.
La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1272 del'8.05.2007 (Bur n.49 del 29.05.2007) ha approvato i contenuti tecnico culturali dei programmi e l'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami in attuazione della Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell’attività di acconciatore".
Gli esercizi preesistenti di:La pagina verrà tempestivamente aggiornata con ogni relativa novità.
Tutte le persone fisiche che intendono svolgere l'attività di acconciatore, sia in qualità di direttore tecnico che in forma autonoma, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Comune dovrà avrà sede l'attività.
La domanda per il riconoscimento della qualifica, con allegata la documentazione del possesso dei requisiti, va presentata al Comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività.
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel sito internet del Ministero sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica.
Ottenuta la qualificazione professionale e dopo aver presentato al Comune la Dichiarazione d'Inizio Attività e la successiva Comunicazione d'Inizio Attività: