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Libretti di idoneità sanitaria

Cosa dice la normativa regionale

Legge regionale n. 41/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità servizi sociali e sicurezza pubblica" prevedeva che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione fossero sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione. Dava, poi, mandato alla Giunta Regionale di definire i criteri di attuazione.

In pratica, il "vecchio" libretto sanitario non esiste più.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2485 del 6 agosto 2004, e successivo Decreto di modifica n. 438 del 24 novembre 2004, ha dato attuazione alla Legge Regionale.

Infine, con Decreto n. 388 del 9 agosto 2007, è stato prorogata da 2 a 3 anni la validità delle procedure formative.

La situazione attuale

le attività del settore alimentare sono suddivise in 2 grandi gruppi:

  • GRUPPO 1: attività caratterizzate dalla non manipolazione di alimenti
  • GRUPPO 2: attività caratterizzate dalla manipolazione di alimenti

GRUPPO 1

Rilascio

Il rispetto della normativa viene garantito con la presa visione, da parte sia del titolare dell'impresa che del dipendente/collaboratore, del documento denominato "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti".

Questo documento viene sottoscritto da entrambi e conservato dall'Impresa.

Rinnovo

Se l'attività rimane nel Gruppo 1, il rinnovo avviene con le stesse modalità del rilascio (cioè prendere visione e sottoscrivere le Norme di comportamento), entro 3 anni dalla precedente sottoscrizione.

GRUPPO 2

Rilascio

In aggiunta a quanto previsto per il Gruppo 1, entro 2 anni dalla sottoscrizione delle Norme di comportamento occorre partecipare ad un corso di formazione, della durata minima di 3 ore, organizzato dagli Enti di formazione accreditati presso la Regione Veneto.

Al termine del corso, viene rilasciata una Attestazione che va conservata dall'Impresa assieme alle Norme di comportamento sottoscritte.

Rinnovo

Se l'attività rimane nel Gruppo 2, il rinnovo avviene con la partecipazione ad un nuovo corso, entro 3 anni dalla consegna dell'Attestazione del corso precedente.

Esenzioni dal corso

Non deve frequentare il corso di formazione:

  • chi ha frequentato con esito positivo un corso per l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevende o per la vendita di prodotti alimentari
  • chi possiede uno dei titoli di studio indicati nel Decreto n. 438 (esempio, Laurea in Medicina, Laurea in Farmacia, Diploma in Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciao dall'Istituto Professionale Alberghiero)
  • chi possiede il Diploma di Operatore di Cucine, oppure il Diploma di Operatore di Sala, rilasciato dall'Istituto Professionale Alberghiero, per i 2 anni successivia al conseguimento

Per chi possiede il "vecchio" libretto sanitario

Il rinnovo del vecchio libretto sanitario avviene con le stesse modalità previste per il Gruppo 2 (quindi corso di formazione entro 3 anni dalla scadenza).

I corsi di formazione di Treviso Tecnologia

Treviso Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio, è Ente di formazione accreditato per l'organizzazione dei Corsi di formazione.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sull'argomento, puoi contattare:
Treviso Tecnologia - Segreteria Formazione Specialistica e Manageriale - Dott.ssa Isabella Saccon - tel. 0422 1742100
e-mail: info@tvtecnologia.it

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