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La Commissione Europea, con i regolamenti CEE 2135/98 e CE 1360/2002, ha stabilito che, per quanto riguarda l'autotrasporto, i cronotachigrafi digitali devono sostituire gli attuali cronotachigrafi dotati di fogli di registrazione cartacei (analogici).
Il Regolamento CE 561/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'11 aprile 2006, con l'art. 27 ha reso obbligatoria l'introduzione del cronotachigrafo digitale a partire dal 1° maggio 2006.
(Il termine iniziale era stato inizialmente fissato al 5 agosto 2005, la circolare del 26 luglio 2005 n.664/MOTI del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva concesso un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2005)
Quindi, tutti i veicoli:
- di nuova immatricolazione,
- e adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli superiori ai 9 posti),
dal 1° maggio 2006 devono essere equipaggiati con il nuovo cronotachigrafo digitale.
NOTA:
Anche gli automezzi adibiti al trasporto di merci superiore alle 12 tonnellate e quelli adibiti al trasporto di persone superiore alle 10 tonnellate, immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, devono avere il nuovo cronotachigrafo: l'installazione sarà effettuata nel caso sia necessario sostituire il vecchio apparecchio.
Esenzioni
Lo scorso 10 ottobre 2007, nella Gazzetta Ufficiale n. 236, è stato pubblicato il Decreto 20 giugno 2007, che ha previsto i casi di esenzione dall'obbligo del cronotachigrafo digitale, che sono:
Il cronotachigrafo digitale è uno strumento elettronico che permette di registrare i tempi di guida e di riposo dei conducenti di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento CEE 3820/85 (anche autobus).
Si tratta di un progetto su scala europea, motivato dal fatto che il cronotachigrafo analogico è soggetto a frodi da parte di utilizzatori, creando quindi dei problemi di utilizzo e di affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sul disco.
L'Unione Europea ha pertanto deciso di procedere alla realizzazione e alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo più affidabile e sicuro, grazie alla nuova tecnologia digitale.
Sono obbligati al possesso del cronotachigrafo digitale tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrano nei seguenti parametri:
Il dispositivo è costituito da una tessera con microprocessore (carta tachigrafica) - formato smart card - dove sono riportati i dati del conducente.
L'insieme delle informazioni sul luogo di partenza e sulle caratteristiche del veicolo sono memorizzate insieme alle ore di guida e di riposo.
Sarà possibile effettuare controlli anche relativamente agli eventuali conducenti che si alterneranno alla guida dello stesso autocarro.
I dati relativi al mezzo saranno conservati per un anno, mentre il badge dell'autotrasportatore manterrà il ricordo degli ultimi 28 giorni.
Ci sono quattro tipi di carta, con una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all'mpresa, alle autorità di controllo o all'officina di manutenzione:
I controlli, autenticati da una firma digitale, sono possibili sia mediante uno schermo, che attraverso una stampante in dotazione.
I dati registrati restano totalmente protetti da falsificazioni e sono, dunque, completamente attendibili, anche per la facilità di consultazione che consentirà agli organi preposti di accedere ai percorsi del veicolo commerciale ed ai tempi di lavoro (e quindi di guida) dell'autotrasportatore, con estrema facilità.
È necessario prendere un appuntamento, presso l'ufficio Firma digitale o presso le sedi staccate della Camera di Commercio.
Il sistema di registrazione e caricamento dei dati non permette il rilascio immediato della carta.
Le aziende con più di 15 autisti possono concordare, con l'ufficio Firma digitale o le sedi staccate, una diversa modalità di emissione.
I moduli di richiesta sono disponibili nella sezione modulistica.
Nel caso di malfunzionamento della carta tachigrafica è necessario, per la sua sostituzione, presentare una domanda di emissione (barrare la casella: malfunzionamento) e restituire la tessera non funzionante alla Camera di Commercio.
La sostituzione è gratuita nel caso la domanda di sostituzione per problemi tecnici venga presentata entro sei mesi dalla data di emissione.
Trascorso tale termine, è previsto il pagamento di € 17,00 per diritti di segreteria.
In entrambi i casi, la nuova carta tachigrafica emessa avrà la stessa scadenza di quella sostituita.
Il rilascio di una carta tachigrafica comporta un costo di € 37,00 per diritti di segreteria.
Solo per la carta officina, è prevista l'imposta di bollo di € 14,62.
L'invio direttamente a casa, a mezzo posta, comporta il pagamento di € 3,00 per spese di spedizione della carta tachigrafica e di ulteriori € 3,00 (solo per le officine) per l'invio del relativo codice PIN.
Il D.M. n. 361 del 31/10/2003, del Ministero per le Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), ha fissato le competenze relative alla gestione dell'attività del cronotachigrafo digitale.
Questo decreto ha individuato le Camere di Commercio per due specifiche competenze in tale ambito:
Il successivo Decreto del 11/03/2005 ha stabilito le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.