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Le domande di iscrizione al Registro Imprese e le denunce al R.E.A. devono essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'vento da comunicare, o comunque, nei termini diversi stabiliti dalla legge.
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
| Tipo di violazione | Sanzione prevista |
|---|---|
| Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio | € 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio |
| Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative | € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi | € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardato o omesso elenco soci per società per azioni | € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'elenco soci se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA | € 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 61° giorno dalla data evento |
La legge n. 180 del 11.11.2011, entrata in vigore il 15.11.2011, ha modificato l'art. 2630 c.c., riducendo gli importi delle sanzioni amministrative del registro imprese.
In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio "tempus regit actum" in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha, pertanto, effetto retroattivo.
Indipendentemente, quindi, dalla data di presentazione della domanda/denuncia tardiva, se i termini di presentazione della stessa scadevano prima del 15 novembre 2011 si applicano ancora gli importi più alti previsti dall'art.2630 del C.C. prima dell'entrata in vigore della legge 180/2011.
Le sanzioni si prescrivono in 5 anni dalla data della violazione, cioè dopo 5 anni dal 31°giorno (o altro termine stabilito dalla legge) successivo all'evento da iscrivere.
Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste dalla legge n. 689/1981
Per informazioni:
Il Call Center del Registro Imprese
199 505 505
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Area Registro Imprese
Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso, 2° piano
Capo Area: Novela Sorgo
Fax 0422 595454
Sezione Ordinaria: Tel. 0422 595207
Sezione Speciale e R.E.A.: Tel. 0422 595321
(rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30)
e-mail: registro.imprese@tv.camcom.it
Ufficio Firma Digitale:
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Sportello Anagrafico Certificativo:
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