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- Home Page / RI / Notizie generali sul Registro delle Imprese
La legge n. 580 del 1993 ha istituito il Registro delle imprese, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che esercitano un'attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore merceologico nel quale operano, al fine di garantirne la pubblicità legale.
Rappresenta, pertanto, uno strumento di informazione economica e giuridica di tutti i soggetti operanti nel mercato italiano, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal tipo di attività esercitata, affidabile ed aggiornato.
Il Registro, tenuto dalle Camere di commercio di ogni provincia, cura l'iscrizione e la conservazione di tutti gli atti e documenti inerenti la vita delle imprese, è pubblico ed è tenuto secondo tecniche informatiche che garantiscono il rilascio di informazioni in tempo reale su tutto il territorio nazionale.
Si articola in una sezione
ordinaria ed in una sezione
speciale.
La registrazione è un adempimento amministrativo obbligatorio e soggetto ad una serie di costi (imposta di bollo, diritti di segreteria, diritto annuale, ma non va visto come un ennesimo "lacciolo" burocratico.
Essa si fonda, infatti, su un bisogno giuridico e sociale molto presente nel sistema economico: quello di svolgere la propria attività con la massima certezza nei confronti degli operatori terzi.
Il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio, grazie alla professionalità degli operatori ed alla tradizionale avanguardia tecnologica rappresentata dagli Enti camerali, offre alle imprese l´opportunità di essere conosciute dai terzi e, nel contempo, di conoscere su scala nazionale le notizie giuridiche ed economiche fondamentali (ad es.: denominazione, forma giuridica, sede, amministratori, tipo di attività economica esercitata, unità locali, capitale sociale deliberato e versato, bilanci depositati) sugli altri operatori economici presenti nel mercato, a tutela del sistema di libera concorrenzialità tra imprese.
A seconda della decisione circa la forma giuridica dell'impresa
che si intende avviare derivano le modalità di iscrizione nel Registro delle
imprese. L'impresa, infatti, può essere esercitata in forma
individuale oppure in forma collettiva, nel qual caso è
necessaria la costituzione di una società che si distingue
per il grado di responsabilità dei soci.
Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice). Rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi. Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.
Nelle società di capitali, invece, la responsabilità dei soci (ad eccezione dei soci accomandatari delle società in accomandita per azioni) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali; esse rispondono quindi delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio. Con l'iscrizione nel Registro delle imprese acquisiscono personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le compongono. Appartengono a questa tipologia: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.
L'iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività economica per le imprese individuali, mentre per le società essa avviene secondo i termini e le modalità previste dal Codice civile. Nel Registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un'impresa fino all'eventuale cessazione.
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199 505 505
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