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Nel Registro delle imprese vanno iscritte esclusivamente le persone fisiche che svolgono attività d'impresa.
In base all'art. 2082 del Codice civile, "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
Questa definizione individua, quindi, i seguenti requisiti essenziali:
Sono esclusi dall'iscrizione:
L'imprenditore individuale che esercita una tra le seguenti attività:
deve quindi iscriversi nel Registro Imprese del luogo ove l´impresa ha la sede principale, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (art. 2196 C.C.).
Il mancato rispetto dei termini di legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Nella domanda d'iscrizione l'imprenditore dovrà specificare se trattasi di "imprenditore commerciale" (art. 2195 C.C.), iscrivibile nella sezione ordinaria o di "piccolo imprenditore" (art. 2083 c.c.) iscrivibile con la relativa qualifica nella sezione speciale.
Ai sensi del citato articolo 2083, è piccolo imprenditore la persona fisica che svolge le attività sopra indicate:
Tale indicazione rappresenta pertanto un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio Registro imprese.
A norma dell'art. 2135 C.C., le attività agricole sono così definite: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La persona fisica che esercita attività agricola deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando nella domanda d'iscrizione se trattasi di:
Anche in questo caso, l'indicazione apposta in sede di presentazione della domanda d'iscrizione rappresenta un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio.
A norma dell'art. 2196 C.C., l'imprenditore deve inoltre richiedere l'iscrizione delle modificazioni intervenute successivamente all'avvio dell'impresa (ad es. variazione sede legale del titolare, aggiunta di altra attività economica, variazione ditta) e della cessazione dell'impresa, entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Il mancato rispetto dei termini di legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
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Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
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