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L'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto all'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008 il seguente comma:
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008 che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro imprese si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le dununce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
Nel sito www.registroimprese.it è presente una sezione dedicata, dove reperire utili informazioni sulla normativa, sui gestori PEC e altro.
È inoltre possibile verificare se l'indirizzo PEC della società è già stato dichiarato al Registro Imprese.
Con Circ. n.3645/C del 3.11.2011 (193 Kb) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni su soggetti obbligati, unicità della PEC e aspetti sanzionatori.
La comunicazione deve essere fatta tramite ComUnica, mediante i canali tradizionali (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software di altri produttori).
Non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese.
Inoltre, nel sito www.registroimprese.it - spazio informativo sulla PEC, è disponibile una modalità semplificata di comunicazione PEC (c.d. pratica semplice).
Si tratta di una procedura semplificata on-line per la dichiarazione della PEC, ad uso esclusivo del legale rappresentante della società munito del dispositivo di firma digitale.
Tramite tale procedura, che non richiede registrazione né autenticazione, l'interessato dovrà fornire solamente le seguenti informazioni:
La procedura produrrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica che il legale rappresentante della società dovrà firmare digitalmente.
Qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la comunicazione della PEC, l'adempimento è totalmente gratuito poiché esente da bolli, diritti di segreteria e tariffe di spedizione.
In considerazione dei rilevanti volumi di pratiche, il Registro delle Imprese introdurrà sistemi di controllo automatico sulla regolarità delle domande, al fine di consentire una rapida pubblicazione degli indirizzi PEC in visura.
Tali controlli sono tuttavia applicabili solo alle pratiche firmate digitalmente dal legale rappresentante delle società oppure dal commercialista munito di firma digitale contenente il certificato di ruolo.
Si richiede, pertanto, in via di collaborazione, di utilizzare soltanto queste due modalità di firma evitando assolutamente l'utilizzo della procura.
Consulta la sezione FAQ del sito.
Per informazioni:
Il Call Center del Registro Imprese
199 505 505
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Area Registro Imprese
Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso, 2° piano
Capo Area: Novela Sorgo
Fax 0422 595454
Sezione Ordinaria: Tel. 0422 595207
Sezione Speciale e R.E.A.: Tel. 0422 595321
(rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30)
e-mail: registro.imprese@tv.camcom.it
Ufficio Firma Digitale:
Tel. 0422 595242 - Fax 0422 595466
e-mail: firmadigitale@tv.camcom.it
Sportello Anagrafico Certificativo:
Tel. 0422 595561 - Fax 0422 595689
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