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- Home Page / Bisogni / di Brevetti e Marchi / brevetto europeo: procedimento

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Il procedimento per ottenere un brevetto europeo

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale.

Prima fase

  1. Deposito della domanda
  2. Esame delle condizioni formali
  3. Ricerca delle anteriorità
  4. Pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda, del rapporto di ricerca

Seconda fase

  • Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno la propria procedura
  • Esame di merito della domanda
  • Concessione del brevetto o rigetto della domanda
  • Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato.

La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda europea.

Terza fase

Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito.
Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei brevetti.

La decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.

E' comunque possibile presentare ricorso contro le decisioni degli organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto: le traduzioni vanno depositate presso gli uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.

Se il titolare risiede all'estero, è necessario eleggere un domicilio in Italia.

Le tasse annuali "nazionali" di mantenimento in vita del brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire dall'annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario del deposito della domanda di brevetto europeo.

Se la prima tassa annuale "nazionale" è dovuta nei quattro mesi successivi al mese in cui è stata pubblicata la menzione della concessione può essere pagata entro detto termine.

Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.

Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelle dei brevetti per invenzioni.
Il pagamento va effettuato sul c.c.p. n. 81016008 - Roma.
Le ricevute di versamento devono essere inviate ad uno degli Uffici Brevetti e Marchi presso le Camere di Commercio o direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Sei nella pagina brevetto europeo: procedimento della sezione di Brevetti e Marchi

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