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Per reperire la tavola dei costi di costruzione è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio Statistica e Brokeraggio informativo
Indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale utilizzabile per l'aggiornamento degli importi degli interventi progettati
(art. 50 c.2 DPR 554/99)
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, suppl. ordin. n. 66/L)
TITOLO IV
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito di applicazione)
Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
Gli importi degli interventi, progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi, sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
Ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non comprese in quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.