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- Home Page / Bisogni / segue .... altri bisogni / SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti)

inizio informazioni

SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI)

(Informazioni aggiornate al 3 gennaio 2012)

"MUDINO" di fine anno 2011 posticipato al 30 aprile 2012

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 12 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 dicembre, "Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", dispone il rinvio al 30 aprile 2012 per la presentazione della dichiarazione SISTRI MUD (o "MUDINO").
Per maggiori informazioni consultare la sezione del sito dedicata al MUD

Proroga SISTRI: partenza posticipata dal 9 febbraio al 2 aprile 2012

L'articolo 13 del decreto "Milleproroghe" (D.L. 216/2011, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011) posticipa le scadenze previste, per alcuni adempimenti ambientali.
In particolare, per quanto riguarda SISTRI, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzarlo a partire dal 2 aprile 2012.
Alla luce di questa ulteriore proroga, si informa che, per quanto riguarda i rifiuti prodotti nel 2012, antecedentemente all'entrata in vigore di SISTRI, le imprese tenute dovranno presentare un ulteriore MUD entro 6 mesi da tale data. Pertanto, salvo ulteriori proroghe e/o differenti comunicazioni istituzionali dal parte del Miniambiente, le imprese per le quali il SISTRI entra in vigore il 2 aprile dovranno presentare entro il 2 ottobre un MUD per i primi mesi dell'anno 2012.

Si invitano i soggetti interessati a controllare la presenza di eventuali aggiornamenti in merito. Sarà cura della Camera di Commercio di Treviso aggiornare la presente pagina e diffondere le informazioni tramite i consueti canali di comunicazione (come newsletter camerale, servizio "CiaoImpresa", …).

Dal 14/01/2010 è in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti

Rilascio dispositivi USB

Si informano Imprese, Enti e soggetti che:
- hanno effettuato l'iscrizione a SISTRI (invio del modulo di iscrizione compilato)
- versato la quota di iscrizione, a seguito della comunicazione (da parte di SISTRI) del numero di pratica e dell'importo dovuto
- inviato il riscontro dell'avvenuto pagamento,
secondo le modalità riportate nella presente pagina web (o dal sito di riferimento www.sistri.it), che con decreto del 17 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli importi relativi ai diritti di segreteria camerali che dovranno essere versati per il rilascio dei dispositivi USB.

La Camera di Commercio di Treviso sta ricevendo le scatole contenenti i dispositivi USB, e ha iniziato la loro distribuzione alle imprese interessate.

L'ufficio camerale preposto al rilascio dei dispositivi contatterà i referenti indicati al punto 1.4 del modulo di iscrizione e fisserà i relativi appuntamenti.

Documentazione per il rilascio dei dispositivi USB

Per poter ritirare il/i dispositivo/i USB presso le Camere di Commercio competenti per territorio dove hanno sede le Unità Locali per le quali è stata fatta richiesta in fase di iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione:

  • delega del legale rappresentante firmata in carta semplice
  • copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI
  • dichiarazione di autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del 46-47 del DPR 445/2000 riportante i dati dell'unità locale (o delle unità locali) così come derivanti dal controllo eseguito dalle Camere di Commercio
  • fotocopia leggibile del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
  • fotocopia leggibile del documento dei delegati, in corso di validità (una copia per ciascuno dei nominativi indicati come delegati al punto 2A.4 del modulo di iscrizione al SISTRI n.1 scaricabile dal sito: www.sistri.it)
  • dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi USB
  • attestato di versamento dei diritti di segreteria camerali
  • fotocopia leggibile del documento della persona incaricata al ritiro del dispositivo, in corso di validità (se diversa dal legale rappresentante)
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Restituzione dei dispositivi USB (Token SISTRI)

Per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici (cfr. art. 21 D.M. 18 febbraio 2011) i soggetti interessati sono tenuti a seguire le seguenti procedure:

  • Dispositivi USB:
    1. comunicare al Sistri l'avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all'applicazione "Gestione Azienda" (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell'area autenticata del portale SISTRI. A seguito del riscontro con il Registro delle Imprese il dispositivo verrà quindi disattivato dal SISTRI;
    2. inviare il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
      "Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un'attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell'articolo 178 e dell'articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d'azienda o dell'attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati." (fonte www.sistri.it)
  • Black Box: cfr. Circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata dal SISTRI presso l'officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
  • Video sorveglianza: in caso di cessazione delle attività di conferimento, l'operatore interessato dovrà darne comunicazione all'indirizzo mail discariche@sistri.it. Il Ministero e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente provvederanno quindi ad effettuare tutte le necessarie verifiche dando seguito alle opportune azioni.
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Informazioni generali

Il D.M. 17 dicembre 2009, "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (supplemento ordinario n.10), modifica le modalità di tenuta delle scritture ambientali (quali registro di carico e scarico, formulario di identificazione, MUD).

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), consentirà di controllare in tempo reale la movimentazione/gestione dei rifiuti per mezzo dei alcuni dispositivi elettronici:

  • dispositivo USB per trasmettere i dati dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti nell'unità locale, (abbinato alla firma elettronica) che verrà rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base di appuntamenti stabiliti secondo un calendario che verrà definito dal sistema Sistri stesso e comunicato (via e-mail) successivamente all'iscrizione telematica effettuata on line www.sistri.it
  • black box da installarsi a cura di officine autorizzate su ciascun veicolo che trasporta rifiuti con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo stesso (ai sensi dell'art.3, comma 6, lettera c) del D.M del 17 dicembre 2009)
  • apparecchiature installate presso le discariche per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dai detti impianti

Consulta la Nota informativa (132 Kb) riguardante gli adempimenti ambientali camerali relativi al SISTRI

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Soggetti obbligati e scadenze

L'art. 1 del DM 17 dicembre 2009 indica le scadenze specifiche, individuate per i soggetti tenuti ad iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Sostanzialmente sono soggetti obbligati all'adesione al SISTRI tutti i soggetti già tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

Soggetti obbligati e scadenze
Scadenze Nuove scadenze Soggetti obbligati
28 febbraio 2010
(entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)
30 marzo 2010
(come stabilito dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010)
  • produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti;
  • gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, commercianti ed intermediari) e Consorzi;
  • enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania.
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010
(entro 75 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)
29 aprile 2010
(come stabilito dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010)
  • produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti tra 11 e 50 dipendenti.
Adesione volontaria a partire dal 12 agosto 2010
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di gestione rifiuti fino a 10 dipendenti;
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività (servizi, commercio, edilizia, sanità).

 

Scadenze per gli iscritti all'Albo Gestori Ambientali
Scadenze Soggetti obbligati Avvio del sistema Sistri (salvo proroghe)
dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, decreto legislativo 152/2006 (categorie 2 - 3 - 4 - 5);
  • imprese con oltre 50 dipendenti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali "pericolosi" di cui sono produttori iniziali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.
12 luglio 2010
dal 13 febbraio al 30 marzo 2010
  • imprese fino a 50 dipendenti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali "pericolosi" di cui sono produttori iniziali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.
12 agosto 2010
Adesione volontaria a partire dal 12 agosto 2010
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui sono produttori iniziali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.
-

Al momento dell'iscrizione l'impresa comunicherà i propri dati anagrafici, mentre i dati relativi ai mezzi iscritti e ai rifiuti abilitati verranno integrati d'ufficio dalle Sezioni Regionali dell'Albo Gestori.
Una volta effettuata l'iscrizione e versato a SISTRI il contributo previsto dalla legge a copertura dei costi di sistema, le imprese saranno contattate dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali che rilasceranno ai trasportatori un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico riferito alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

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Officine autorizzate all'installazione delle black box (scatole nere)

Il D.M. del 9 luglio 2010, oltre a prorogare l'operatività del SISTRI, ha riaperto (articolo 1, comma 3 ) anche i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell'allegato IB al DM 17 dicembre 2009.
Le domande di autorizzazione all'installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni sono regolate dalle norme contenute nell'allegato appena citato.

Nel corso di ciascun anno solare si dovranno svolgere 2 corsi di formazione, con date, orari e sedi che verranno indicati nel sito www.sistri.it.

Le officine interessate all'installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente, accedendo al sito www.sistri.it.

Dal 14 luglio 2010 le imprese di autoriparazione interessate possono presentare la domanda di autorizzazione all'installazione delle black box con le seguenti modalità:

  • e-mail, inviando in allegato il modulo per la domanda di autorizzazione all'indirizzo officine@sistri.it;
  • web, utilizzando l'applicazione per la domanda di autorizzazione on-line;
  • fax, inviando il modulo per la domanda di autorizzazione al numero verde 800 05 08 63.

Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00, saranno prese in considerazione per i corsi di formazione che si svolgeranno nell'anno 2011.

Per ulteriori informazioni in merito all'iscrizione per le autofficine, consulta l'apposita sezione nel sito del sistri.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito e/o per l'invio di quesiti è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta: officine@sistri.it.

[fonte www.sistri.it]

Le Officine autorizzate, così come risulta dall'elenco Officine autorizzate, saranno convocate dalla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'Officina per ritirare l'attestato di partecipazione al corso di formazione unitamente al dispositivo USB e alla stampa in busta cieca delle credenziali che consentiranno di accedere in sicurezza al SISTRI per le operazioni inerenti le attività di installazione delle black box.

Per procedere al ritiro dell'attestato di partecipazione, del dispositivo USB e delle credenziali di accesso a SISTRI, le Officine autorizzate dovranno presentare, debitamente compilata e sottoscritta, tutta la documentazione che è stata loro inviata tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di richiesta di autorizzazione.

Le Officine autorizzate, che, per problemi di ricezione della posta elettronica, non avessero ricevuto la documentazione allegata, possono inviare una mail all'indirizzo officine@sistri.it segnalando nell'oggetto la mancata ricezione della documentazione per il ritiro dell'attestato e del dispositivo e fornendo nel testo le seguenti indicazioni:

  • Ragione Sociale dell'Officina;
  • Codice Fiscale e/o Partita IVA;
  • Indirizzo della sede legale dell'Officina;
  • Recapiti di contatto: telefono, fax e mail;
  • Numero di pratica (ove conosciuto).
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Modalità di iscrizione e assistenza

I soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI potranno utilizzare una delle seguenti modalità:

  • ON LINE collegandosi al Portale SISTRI www.sistri.it
  • via FAX al numero 800 05 08 63
  • NUMERO VERDE 800 00 38 36
    (Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione)
  • via EMAIL all'indirizzo: iscrizionemail@sistri.it (dopo aver scaricato e compilato il modulo di iscrizione)

L'assistenza all'iscrizione viene erogata direttamente da SISTRI, tramite il portale www.sistri.it, l'indirizzo e-mail infosistri@sistri.it e il numero verde 800 00 38 36.

Consigli utili in fase di iscrizione

  • N.B: poiché in fase di controllo/verifica i dati comunicati dalle imprese, tramite autocertificazione al SISTRI, vengono confrontati con quelli già presenti al Registro Imprese, al fine di evitare la comunicazione di dati anagrafici, ecc., inesatti e/o incompleti è consigliabile effettuare una visura ordinaria del Registro Imprese, prima di compilare il modulo di iscrizione;
  • al punto 1.4 del modulo di iscrizione si consiglia a studi di consulenza/associazioni di categoria/professionisti/ecc., che compilano l'iscrizione per i propri clienti/assistiti/associati, di indicare tra i "recapiti della persona da contattare per le comunicazioni relative all'iscrizione" i riferimenti dello studio; in tal modo, in fase di rilascio dei dispositivi, sarà possibile programmare un unico ritiro per tutti i propri clienti/assistiti/associati.
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Contributo di iscrizione e contributo annuale

Come riportato nell'Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009, il contributo di iscrizione è ripartito per categorie di soggetti obbligati.
Il D.M. del 9 luglio 2010 ha aggiunto la tabella relativa ad Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi (inclusi gli imprenditori agricoli) con numero di addetti compresi tra 1 e 10 ed ulteriormente suddivisi in base ai quantitativi di rifiuti prodotti.

Il pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI dovrà essere effettuato, nel più breve tempo possibile, a partire dal momento della ricezione della comunicazione relativa all'importo da versare, da parte di SISTRI, secondo le seguenti modalità stabilite all'art. 5, comma 1, lettera H del D.M. 15 febbraio 2010, come integrato dal D.M. 9 luglio 2010:

  • presso qualsiasi ufficio postale, mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
    nella causale di versamento è necessario indicare:
    - contributo SISTRI/anno 2010
    - il codice fiscale dell'Operatore
    - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione
  • presso gli sportelli del proprio istituto di credito, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 - MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 - 00147 - ROMA
    nella causale di versamento è necessario indicare:
    - contributo SISTRI/anno 2010
    - il codice fiscale dell'Operatore
    - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI,
- via fax al numero verde 800 05 08 63
- oppure via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

  • numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario
  • importo del versamento
  • numero di pratica a cui si riferisce il versamento

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box.

Attenzione!
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Per quanto riguarda il "contributo annuale", il D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 stabilisce che il termine per il pagamento passa dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno.

L'importo del contributo può essere rideterminato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare con apposito Decreto; le tabelle dei contributi, ripartite per tipologia di soggetto obbligato sono consultabili all'Allegato II del D.M. 52/2011 medesimo, scaricabile dal link sopra riportato.

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Diritti di segreteria

Con decreto del 17 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, ed entrato in vigore l'8 luglio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito gli importi relativi ai diritti di segreteria camerali che dovranno essere effettuati per il rilascio dei dispositivi USB:

  • € 16,00 per il primo dispositivo (per ogni unità locale iscritta a SISTRI)
  • € 6,00 per ogni dispositivo USB aggiuntivo (richiesto contestualmente per la stessa unità locale)

Attualmente il pagamento può essere effettuato utilizzando il c.c.p. n. 00175315, intestato alla Camera di Commercio e I.A.A. di Treviso, indicando nella causale “diritti segreteria SISTRI – USB”

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Sanzioni

Le sanzioni sono disciplinate dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

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FAQ - Domande frequenti

Le FAQ sono disponibili nel sito del SISTRI

Si consiglia di consultare il sito del SISTRI per ulteriori informazioni ed approfondimenti riguardanti la prima fase dell'iscrizione al sistema; sono inoltre presenti la normativa di riferimento, la modulistica e i termini per far fronte agli adempimenti previsti.

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ATTENZIONE

Contatti "sospetti" tramite posta elettronica. Verifica i riferimenti ufficiali!

Alcune imprese hanno segnalato casi di mail informative relative al nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) inviate utilizzando come mittente la denominazione Camera di Commercio.

L'Ente camerale veicola eventuali informazioni esclusivamente dai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  • sportellocsr@tv.camcom.it
  • ambiente@tv.camcom.it
  • firmadigitale@tv.camcom.it
  • attraverso il canale informativo "CIAO IMPRESA" della Camera di Commercio Treviso inbound@ciaoimpresa.it

Un altro "mittente" ufficiale può essere esclusivamente infosistri@sistri.it o in alternativa recapiti eventualmente segnalati sul sito www.sistri.it.

Ulteriori comunicazioni potrebbero essere inviate da parte di Associazioni di Categoria e/o da Studi di consulenza.

Se alcuni contatti vi sembrano "sospetti", non esitate a contattare la Camera di Commercio per eventuali verifiche ai seguenti recapiti:

Sportello CSR e Ambiente
tel. 0422 595288
ambiente@tv.camcom.it

Ufficio Firma digitale
tel. 0422 595369
firmadigitale@tv.camcom.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
tel. 0422 595216-316-363
urp@tv.camcom.it

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