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Impianto di panificazione

L'articolo 4 del decreto legge 223/2006 (cosiddetto "Decreto Bersani"), convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha abrogato
- la legge 31 luglio 1956, n. 1002
- la lettera b) del comma 2 dell'art.22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
che disciplinavano il settore della panificazione, ponendo limiti alla produzione di pane ed al numero di panifici, che dovevano essere autorizzati dalle Camere di Commercio.

Di conseguenza, a decorrere dal 4 luglio 2006, sono soppresse tutte le competenze della Camera di Commercio in materia: pertanto, non sono più necessarie nè l'autorizzazione all'apertura nè la licenza per l'attività.

COSA FARE

Oggi per l'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti deve essere presentata solo una dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La dichiarazione deve essere corredata:

  • dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale, relativamente ai requisiti igienico sanitari, e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali
  • dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

L'inizio attività e il trasferimento dell'impianto di panificazione (non la trasformazione per ampliamento o sostituzione dell'impianto stesso) andranno, poi, seguiti dalla relativa denuncia al Registro Imprese della Camera di Commercio o, per l'attività esercitata con caratteristiche artigiane, all'Albo delle Imprese Artigiane, entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento comunicata al Comune.

La denuncia va corredata con l'indicazione del soggetto responsabile dell'attività produttiva.

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