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RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Informazioni aggiornate a giugno 2010)

Capitolo 3 del MUD 2010: Comunicazione AEE

Ai sensi del DPCM 27 aprile 2010, i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE ed iscritti al relativo registro nazionale, entro il 30 giugno 2010, devono inviare la comunicazione AEE per le quantità immesse sul mercato nel 2009.

Come di consueto, l'accesso al sistema avviene tramite firma digitale, intestata al legale rappresentante dell'impresa o al soggetto da questi delegato, dal sito www.impresa.gov.it, o dal portale www.registroaee.it.

Si rammenta inoltre che:

  • a pratica inviata il sistema restituisce una ricevuta che rappresenta l'attestato di avvenuta trasmissione
  • la presentazione della Comunicazione AEE non comporta il versamento di alcun diritto di segreteria

Approvato il decreto di attuazione che regola il ritiro "uno contro uno"

Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65: "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102, fa parte dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 151/2005.

Secondo tale regolamento i distributori di AEE sono tenuti ad assicurare "al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata".

Il provvedimento stabilisce quindi le modalità semplificate per la gestione dei Raee "domestici" e "professionali", è rivolto a distributori ed installatori di AEE, nonché ai gestori dei centri di assistenza.

Il D.M. 8 marzo 2010, n 65 è entrato in vigore il 19 maggio 2010.

Si rammenta che appena perverranno ulteriori approfondimenti in merito, la scrivente Camera di Commercio provvederà ad aggiornare tempestivamente la presente pagina.

Comunicazione annuale dei dati sull'immesso sul mercato

L'art. 1 della L. del 20 novembre 2009, n. 166, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", contiene l’allegato "Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. n. 135 del 25 settembre 2009", il cui art. 5 stabilisce quanto segue:

  1. i produttori iscritti al "Registro RAEE" devono comunicare, entro il 31 dicembre 2009, utilizzando le modalità telematiche già stabilite, i dati sulle quantità di AEE immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008
  2. devono inoltre confermare o rettificare i dati sulle quantità di AEE per il 2006 comunicate al momento della prima iscrizione
  3. i sistemi collettivi di finanziamento devono comunicare entro il 31 dicembre 2009 le quantità di RAEE complessivamente raccolte e avviate a recupero

La disposizione di cui al punto 1 è considerata un adempimento una tantum, che sostituisce, esclusivamente per il 2009, la Comunicazione AEE, prevista all'interno del "nuovo" MUD.

Esclusivamente per la comunicazione AEE che viene trasmessa entro il 31 dicembre 2009 ai sensi del D.L. 25 settembre 2009 non è previsto il versamento dei diritti di segreteria (€ 30,00) e dell'imposta di bollo (€ 14,62).

La ritardata presentazione della comunicazione è soggetta, ai sensi dell'articolo 16 comma 8 del D.Lgs. 151 del 2005, a sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

L'aggiornamento del nuovo sistema di comunicazione del portale impresa.gov sarà reso disponibile indicativamente tra il 20 e il 25 novembre 2009.

Attenzione!
A partire dal 17 novembre 2009, cambiano alcune procedure informatiche per la presentazione delle "pratiche RAEE".

Con il D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005, l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2002/96/CE (RAEE).

Tale Decreto prevedeva l'attivazione - entro il 13 agosto 2006 - di un "Sistema di Gestione dei RAEE"; questa data è stata oggetto di varie proroghe, l'ultima delle quali era stata fissata dal D.L. n. 81 del 2 luglio 2007.

Con la pubblicazione del D.M. n.185 del 25 settembre 2007, entrato in vigore il 20 novembre 2007, decolla il Sistema di Gestione dei RAEE, nonostante manchi ancora l'approvazione di alcuni decreti importanti (quali ad esempio quelli relativi alle modalità per prestare le garanzie finanziarie e al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione).

Sul sito www.registroaee.it è disponibile una guida operativa per l'iscrizione al registro, predisposta da Unioncamere, con la collaborazione di ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) ed Ecocerved. La prima parte contiene utili informazioni sulla corretta individuazione dei soggetti obbligati; la seconda parte invece contiene le istruzioni dettagliate relative alla procedura di iscrizione al registro.

Gli obiettivi del Sistema di Gestione dei RAEE

Vengono stabilite misure e procedure finalizzate a:

  1. prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  2. promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
  3. migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
  4. ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Categorie di apparecchiature

Le tipologie di apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della normativa sono riportate nell'allegato 1A del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, e si possono raggruppare in 10 categorie:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

L'allegato 1B dello stesso D.Lgs. individua, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'Allegato 1A. Pertanto se l'apparecchio non figura in questo elenco ciò non esclude la possibilità che questo prodotto rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva 2002/96/CE.

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Marcatura dei prodotti

simbolo relativa al RAEE
La dimensione minima del simbolo è 7 mm

In base all'art. 13 comma 4 del D.Lgs 151/2005 tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione e poste sul mercato dal 13 agosto 2005, devono riportare, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, un'indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo che indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo fosse resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso deve essere apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

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Soggetti interessati

Sono interessati tutti i produttori di AEE come definiti nell'art. 3 comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 151/2005.

Inoltre, sono interessati i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE.

Infine, il sistema di gestione dei RAEE coinvolge i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli Enti Comunali.

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Normativa RAEE e "Codice dell'Ambiente"

Trattandosi comunque di rifiuti, chi si occupa dei RAEE è soggetto a quanto stabilito dal Titolo IV del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
In particolare, ha l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di trasporto, nonché alla dichiarazione annuale del MUD e, in alcuni casi, all'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali.

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Registro

L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 151/2005. In questo caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

L'iscrizione al Registro è requisito essenziale per proseguire o intraprendere l'attività.

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale www.impresa.gov.it (informazioni dettagliate sono presenti nel sito www.registroaee.it).

L'accesso deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa che intende iscriversi mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi o della smart card.

Il legale rappresentante può successivamente delegare un soggetto autorizzato, anch'esso dotato di smart card o CNS ad effettuare le operazioni amministrative per conto della o delle imprese rappresentate.
Nel sito www.registroaee.it è disponibile il manuale per la gestione delle deleghe.

Una volta che la Camera di Commercio ha terminato la verifica amministrativa dell'istanza, l'impresa può scaricare l'attestato contenente il numero di iscrizione; tale numero dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili, entro 30 giorni dalla data del rilascio.
Nel sito www.registroaee.it sono disponibile le relative modalità.

A partire dal 17 novembre 2009 l'intero sistema di compilazione e trasmissione relativo alle pratiche RAEE, diventa più semplice; Ecocerved scarl rende infatti noto che il procedimento per la compilazione delle pratiche sarà analogo a quello già utilizzato per il "registro pile ed accumulatori".

È stato predisposto un documento sulle operazioni più frequenti (70 Kb), nonchè un manuale per il produttore nazionale (3.789 Kb).

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Requisiti da possedere al momento dell'iscrizione

  1. Il modulo di iscrizione verrà sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante dell'impresa; pertanto è indispensabile che lo stesso acquisisca preventivamente tale dispositivo o ne verifichi la validità, qualora ne sia già provvisto.
  2. L'adesione preventiva, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici, ad uno o più sistemi collettivi, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
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Diritti di segreteria ed altri oneri

L'iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di:

  • un diritto di segreteria pari a € 30,00
  • l'imposta di bollo pari € 14,62
  • la tassa di concessione governativa di € 168,00

Modalità di pagamento

Tassa di concessione governativa
Il pagamento (€ 168,00) deve essere effettuato esclusivamente tramite bollettino di c/c postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", codice causale 8617 "Iscrizione Registro AEE".

Diritto di segreteria ed imposta di bollo
Il pagamento (€ 30,00 di diritto, € 14,62 di bollo) può essere assolto con una delle seguenti modalità:

  • on line, attraverso il servizio Telemaco Pay (vedi le istruzioni a pag. 77 della Guida operativa)
  • mediante unico versamento di € 44,62 sul c/c postale n. 175315, intestato alla Camera di Commercio di Treviso - causale: "Diritti iscrizione Registro AEE e bollo"

Attenzione:
Le attestazioni dei versamenti devono essere scansionate ed unite alla domanda di iscrizione in unico allegato, come indicato nella sezione "Procedura di iscrizione" della Guida Operativa disponibile nel sito www.registroaee.it.
Le imprese dovranno far pervenire gli originali delle attestazioni dei versamenti allo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso.

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Variazioni, integrazioni e cancellazione

Sono disponibili le funzioni di variazione e integrazione dei dati di iscrizione nel Registro AEE, che consentono ai produttori nazionali ed esteri di modificare i dati comunicati al momento dell'iscrizione nel Registro.

La variazione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria pari a € 30,00 e dell'imposta di bollo pari a € 14,62.

Le operazioni avvengono tramite il portale www.impresa.gov.it, con le medesime modalità seguite in fase di iscrizione.
La Guida alle funzioni è scaricabile dal sito www.registroaee.it.

Il produttore che ha cessato l'attività determinante obbligo di iscrizione al "Registro RAEE", pur rimanendo attiva in quanto impresa, dovrà inviare una pratica di cancellazione, seguendo le modalità riportate nella guida AETEEL produttore (3.789 Kb), oppure dal portale di riferimento. Anche la pratica di cancellazione è soggetta al versamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

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Competenze della Camera di Commercio

La Camera di Commercio accede e visualizza le istanze in ingresso tramite il portale dedicato www.registroaee.it ed opera esclusivamente un controllo dei pagamenti dovuti.
In seguito a tale verifica le pratiche vengono inoltrate al "registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE".

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Sanzioni (art. 16 D.Lgs. 151/2005)

  1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso
  2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma l e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 ad € 100.000
  3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
  4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 5.000
  5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000
  6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5
  7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 ad € 100.000
  8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000
  9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma l, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000 ad € 100.000
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Per informazioni

Sportello CSR e Ambiente
telefono: 0422 595288
email: ambiente@tv.camcom.it

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