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RIMBORSI E COMPENSAZIONI


Rimborsi

Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, entro 24 mesi dalla data del pagamento, una richiesta alla competente Camera di Commercio.

Alla richiesta va allegata la documentazione necessaria per evidenziare il diritto al rimborso (non sussistenza dell'obbligo di pagamento, oppure somme versate oltre il dovuto).

Trascorsi 24 mesi dal pagamento, decade il diritto al rimborso.

Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:

  1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio una richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
  2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

Compensazione

Se qualcuno ha, per errore:

  • versato il diritto annuale
  • versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno, oppure versato una somma superiore al dovuto
  • versato il diritto annuale ad una Camera di Commercio non competente

può effettuare la compensazione tra il credito che ne deriva con altri versamenti a debito, sia relativi al diritto annuale che ad altri tipi di tributo.

Per fare questo, è necessario predisporre un modello F24, indicando:

  • nel rigo relativo al debito, l'importo del tributo da pagare
  • nel rigo riferito al credito, l'importo erroneamente versato

Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Inoltre, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

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