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Il ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:
Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione; 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di apertura di unità locale) può usufruire dell'istituto del ravvedimento:
Il pagamento va effettuato mediante il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici:
» 3850 per il tributo (compensabile)
» 3851 per gli interessi (non compensabile)
» 3852 per le sanzioni (non compensabile)
| RAVVEDIMENTO BREVE | RAVVEDIMENTO LUNGO | ||
|---|---|---|---|
| ANNO 2011 | Imprese nuove iscritte | 30 giorni dalla data della violazione (*) | 1 anno dalla violazione (*) |
| Imprese già iscritte | Il termine scade il 16 giugno 2012 | ||
| ANNO 2012 | Imprese nuove iscritte | 30 giorni dalla data della violazione (*) | 1 anno dalla violazione (*) |
| Imprese già iscritte | 16 luglio 2012 - in alternativa alla maggiorazione dello 0,4% (**) | 16 giugno 2013 (**) | |
(*) Per violazione si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.
(**) Come previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3587/c del 20 giugno 2005
La Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per quanto riguarda il Diritto Annuale da versare, si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, co. 6 della legge n. 580/93.
Ricordiamo che la Camera di Treviso non applica alcuna maggiorazione del Diritto Annuale.
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo dell'1,5% per il 2011 e del 2,5% dal 01/01/2012, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:
Calcolo automatico
File PDF per il calcolo automatico (274 Kb)
Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.