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RAVVEDIMENTO OPEROSO


Cos'è

Il ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:

  • l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente)
  • l'importo della sanzione ridotta
  • l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
    (il tasso di interesse legale per il 2011 è pari all'1,5%, con effetto dal 01/01/2012 il tasso di interesse legale è stato portato al 2,5%)

Termini, scadenze ed applicazione

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione; 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di apertura di unità locale) può usufruire dell'istituto del ravvedimento:

  1. entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
    • l'importo del diritto annuo dovuto
    • gli interessi di mora calcolati al tasso legale
    • la sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31.01.2011), o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 01.02.2011)
  2. entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:
    • l'importo del diritto annuo dovuto
    • gli interessi di mora calcolati al tasso legale
    • la sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31.01.2011), o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 01.02.2011)
La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (ad esempio: se il diritto annuale 2010 doveva essere versato entro il 16.06.2010 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).

Il pagamento va effettuato mediante il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici:

» 3850 per il tributo (compensabile)
» 3851 per gli interessi (non compensabile)
» 3852 per le sanzioni (non compensabile)

Riepilogo delle informazioni relative al ravvedimento operoso
RAVVEDIMENTO BREVE RAVVEDIMENTO LUNGO
ANNO 2011 Imprese nuove iscritte 30 giorni dalla data della violazione (*) 1 anno dalla violazione (*)
Imprese già iscritte Il termine scade il 16 giugno 2012
ANNO 2012 Imprese nuove iscritte 30 giorni dalla data della violazione (*) 1 anno dalla violazione (*)
Imprese già iscritte 16 luglio 2012 - in alternativa alla maggiorazione dello 0,4% (**) 16 giugno 2013 (**)

(*) Per violazione si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.

(**) Come previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3587/c del 20 giugno 2005

La Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Come si calcola

Per quanto riguarda il Diritto Annuale da versare, si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, co. 6 della legge n. 580/93.

Ricordiamo che la Camera di Treviso non applica alcuna maggiorazione del Diritto Annuale.

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo dell'1,5% per il 2011 e del 2,5% dal 01/01/2012, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:

interessi moratori = ammontare tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni / 365

Calcolo automatico

Il presente file per il calcolo automatico è in vigore dal 2 gennaio 2012, aggiornato al valore del nuovo tasso di interesse legale
Attenzione!
i moduli scaricati tra il 02/01/2012 ed il 12/01/2012 potrebbero dare origine ad errori di calcolo. Vi preghiamo di utilizzare solo moduli scaricati successivamente al 12/01/2012

File PDF per il calcolo automatico (274 Kb)

Contribuenti interessati

Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

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