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Diritto Annuale

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del Diritto Annuale anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
La misura del diritto è stabilita annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Diritto Annuale è un tributo - previsto dalla legge - che la Camera di Commercio impiega per poter svolgere il suo compito principale, e cioè la promozione ed il sostegno dell'economia provinciale.

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immagine novità Novità 2012

Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.12.2011 è stato confermato che le misure fisse, le aliquote e le misure transitorie stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, resteranno immutate anche per l'anno 2012. Pertanto:

  • Le società semplici con ragione sociale agricola o non agricola e le società di avvocati iscritte nella sezione speciale saranno tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente ma, transitoriamente, dal 2011 sono obbligate al versamento di un diritto annuale in misura fissa:
    • le società semplici agricole sono tenute al versamento di € 100,00 per la sede e di € 20,00 per eventuali unità locali
    • le società semplici non agricole e le società di avvocati sono tenute al versamento di € 200,00 per la sede e di € 40,00 per eventuali unità locali
  • Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa (€ 200,00) in luogo di una misura commisurata al fatturato
  • I soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa (€ 30,00) mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale (nulla è dovuto per evenutali unità locali)

Per consultare il decreto ministeriale sopra citato, vai alla sezione Diritto Annuale 2011 di questa pagina.

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Pagamento del Diritto Annuale in fase di prima iscrizione

Il pagamento del Diritto Annuale può essere effettuato allo sportello, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane:

  • per contanti
  • con carta di credito (Carta Si, Visa, Mastercard)
  • con carte bancomat
  • allegando attestazione di versamento sul conto corrente postale n. 175315, intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso
  • nel caso di presentazione telematica, con addebito a mezzo del servizio Telemaco

oppure:

  • entro 30 giorni dalla presentazione della domanda tramite modello F24

Se possibile, il pagamento del Diritto Annuale mediante il modello F24 deve essere effettuato unitamente al pagamento di altre imposte, per rendere più economico, più efficace e più efficiente il procedimento di riscossione.

  • Consulta la tabella degli importi dovuti per la prima iscrizione

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Rimborsi, compensazioni, ravvedimento operoso

Se non hai versato il Diritto Annuale entro la scadenza prevista, o se hai fatto errori formali nella compilazione del modello F24:

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Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative (44 Kb)

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Diritto Annuale 2011

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 (29 Kb) contenente la determinazione delle misure del diritto annuale per il 2011.

La Camera di Commercio, come ogni anno, entro il mese di maggio ha comunicato a tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Treviso e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) le modalità di calcolo del versamento da effettuare a titolo di diritto annuale.

La scadenza per il pagamento è fissata al 16 giugno 2011, oppure al 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40%, tranne casi particolari relativi a società iscritte in sezione ordinaria.

Con D.P.C.M. 12 Maggio 2011, pubblicato nella G.U. del 14 maggio 2011, n. 111, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire del differimento termini sono:

  1. Tutte le IMPRESE INDIVIDUALI
  2. Gli ALTRI SOGGETTI che esercitano attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore

Le scadenze sopra indicate per tali soggetti sono prorogate al:

  • 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione
  • 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Il medesimo decreto stabilisce che per tutti i contribuenti gli adempimenti fiscali e i versamenti con scadenza tra il giorno 1 agosto e il giorno 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Resta, ovviamente, ferma la scadenza al 5 agosto 2011 per i versamenti con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che già fruiscono del differimento dal 16 giugno al 6 luglio.

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Diritto Annuale 2010

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2009 (20 Kb) che fissa le misure fisse e le aliquote per il pagamento del diritto annuale 2010.
Non vi sono modifiche rispetto allo scorso anno sia per quanto riguarda gli importi dovuti sia per le modalità di arrotondamento.

La Camera di Commercio, come ogni anno, entro il mese di maggio comunicherà a tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Treviso le modalità di calcolo del versamento da effettuare a titolo di diritto annuale.

Ricordiamo che dal 2008, tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, con l'unica esclusione delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero.

La scadenza per il pagamento è fissata al 16 giugno 2010, oppure al 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%, tranne casi particolari relativi a società iscritte in sezione ordinaria.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.06.2010 il D.P.C.M. 10.06.2010 (673 Kb), avente per oggetto il differimento dei "Termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore".
I contribuenti che possiedono requisiti tali da rientrare nell'ambito di applicazione del D.P.C.M. possono avvalersi di tale differimento anche per effettuare il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2010, che quindi potrà essere versato entro il 6 luglio 2010 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con la maggiorazione 0,40%.
Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

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Diritto Annuale 2009

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Diritto Annuale 2008

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Emissione cartelle di pagamento per le annualità 2008 e 2009

Sono in fase di notifica le cartelle di pagamento alle imprese sanzionabili per omesso, incompleto o tardato versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Treviso per l'annualità 2008 e 2009.

Sarà possibile presentare memorie difensive per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera o fax indirizzato all'Ufficio Diritto Annuale.
L'ufficio, per semplicità, ha predisposto un modello di memoria difensiva.

L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti sulla base dei quali si chiede l'annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.

Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio di memorie difensive non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Diritto Annuale o al Call Center del Registro Imprese.

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Avvisi

  1. Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative all'effettuazione di vari servizi, quali la pubblicazione di Annuari, l'iscrizione in Repertori, Elenchi, Registri o per l'abbonamento a riviste specializzate, nonchè all'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

    Tutto questo da parte di organizzazioni private che utilizzano nelle proprie denominazioni le parole "commercio, industria, artigianato e agricoltura", creando confusione con la Camera di Commercio, che è Ente pubblico.

    Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che vedere con l'Ente pubblico Camera di Commercio, per cui nessun obbligo di pagamento degli importi richiesti incombe sugli imprenditori.

  2. Sono stati segnalati anche casi di telefonate fatte alle Imprese, nelle quali alcune persone si spacciano per incaricati della Camera di Commercio e, con la scusa che la Camera deve rimborsare una certa somma, chiedono informazioni - ad esempio - su fatturato, numero di conto corrente, numero di dipendenti, tipo di attività, eccetera.

    Se un dipendente della Camera di Commercio deve mettersi in contatto telefonico con le Imprese, è tenuto a comunicare il proprio nome e cognome, oltre al numero di telefono dell'Ufficio nel quale lavora, cosa che non fanno, invece, questi falsi incaricati.

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