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La convenzione T.I.R. consente di trasportare merci attraverso una o più frontiere, su veicoli stradali, autotreni e container; dopo aver subito una verifica doganale presso una dogana del Paese di partenza e dopo la sigillatura del carico, le merci possono attraversare le frontiere ed il territorio dei Paesi aderenti alla Convenzione senza essere sottoposte ad ulteriori verifiche doganali, all'infuori di quella che sarà effettuata da una dogana del Paese di destinazione finale delle merci stesse (salvo in caso di fondati sospetti d'irregolarità).
Per usufruire del regime "semplificato T.I.R." è necessario essere iscritti al Registro T.I.R..
Per fruire dei benefici previsti dalla Convenzione T.I.R. l'impresa, iscritta nell'Albo degli Autotrasportatori o che effettua trasporti in conto proprio, deve essere ammessa al regime T.I.R. ed iscritta nell'apposito Registro istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere inviata a Unioncamere - Area per i servizi Amministrativi per il Commercio Estero, al seguente indirizzo: Piazza Sallustio nr. 21, 00187 Roma.
La domanda dovrà essere in bollo e corredata inoltre dei seguenti documenti:
Specifici adempimenti sono inoltre previsti nei casi di modifica della rappresentanza legale e di mutamenti nella compagine societaria di imprese già iscritte al Registro T.I.R., ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Unioncamere , approvato con delibera del Comitato di Presidenza n.90 del 07/06/2000.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'Ufficio Commercio Estero - Servizi Amministrativi.